Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici contro la violenza morale o psichica nell'ambito dell'attività lavorativa e prevede in loro favore un adeguato sostegno psicologico.
      2. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge per violenza morale o psichica nell'ambito dell'attività lavorativa s'intende qualsiasi atto, omissione o comportamento di violenza morale o psichica ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provocano un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice.
      3. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella presente legge.